Le motivazioni della sentenza sul delitto di Avetrana depositate a quasi un anno di distanza dalla condanna: Michele non poteva sopportare il peso della verità
Sabrina Misseri
Tutto è partito da un'intercettazione in auto nel lontano 5 ottobre del 2010 a Michele Misseri.
Sarah Scazzi era stata ammazzata da circa 1 mese e mezzo, e la cugina, continuava ad apparire in televisione.
Nulla e nessuno avrebbe fatto pensare al tragico epilogo.
Non erano sguardi affranti per la perdita della cugina, ma abili manovre da parte di Sabrina Misseri e la madre Cosima Serrano per allontanare i sospetti da loro.
Il movente? La gelosia morbosa di Sabrina Misseri nei confronti di Sarah Scazzi che avrebbe potuto minacciare il rapporto, mai iniziato con il coetaneo Ivano Russo, un cuoco di Avetrana del quale Sabrina era innamorata. Sabrina, vedeva in Sarah un ostacolo ed una tentazione pericolosa che avrebbe potuto ostacolare una relazione mai iniziata.
Sabrina e Cosima sono state condannate all'ergastolo, mentre Michele Misseri ad otto anni di reclusione per soppressione di cadavere.
Le 1.631 pagine che custodiscono le motivazioni della sentenza, scritta dal presidente della Corte, Cesarina Trunfio, sono suddivise analiticamente in sezioni, dagli accertamenti degli investigatori quando fu denunciata la scomparsa di Sarah (26 agosto 2010, data anche del delitto)
L’alibi di Sabrina, per la Corte di Assise, non regge, anzi la giovane estetista ne ha costruito uno falso: falsi sono, in quel primo pomeriggio del 26 agosto 2010, gli sms inviati al cellulare di Sarah perché la cugina quindicenne era stata già uccisa nella villetta di via Deledda; realizzato ad arte, per lo stesso motivo, è lo squillo che parte dal telefonino di Sarah verso quello di Sabrina.
Cosima Serrano è reclusa dal maggio 2011. Per i suoi legali, Sabrina è da tempo in un profondo stato depressivo, motivo per cui nelle scorse settimane era stata chiesta la sua scarcerazione o, in subordine, gli arresti domiciliari, anche perché, dopo 11 mesi, non erano state ancora depositate le motivazioni della sentenza di primo grado. Istanza che era stata rigettata sia dalla Corte d’Assise che dai giudici del Riesame.
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